I diritti fissi sulle

autorizzazioni al trasporto

 

Molte legislazioni regionali considerano, ormai, il trasporto funebre come una libera espressione di imprenditorialità, sottoposta, tuttavia, a causa della sua intrinsecamente insopprimibile natura di pubblico servizio, ad un doppio controllo molto intrusivo e penetrante affinché l'azione delle imprese funebri si sviluppi sempre in un quadro di legalità e regole certe. I due requisiti di cui le imprese dovranno dimostrare il possesso congiunto sono (o, in prospettiva, saranno):

  • L'autorizzazione generale all'esercizio dell'attività funebre e, quindi, anche all'effettuazione dei trasporti.

  • L'autorizzazione al singolo trasporto funebre ai sensi dell'Art. 23 DPR 285/90, rilasciata di volta in volta per ogni funerale.

Per non ingenerare indebite sovrapposizioni tra riforme regionali ed assetto statale della polizia mortuaria baseremo questo nostro breve saggio sulla normativa nazionale vigente in materia di trasporti funebri. (DPR 285/90 e Testo Unico Leggi Sanitarie).

 

L'istituto giuridico dell'autorizzazione al trasporto funebre tra la sua fonte normativa dagli Art. 23, 24 e seguenti del DPR 285/90.

 

Il rilascio di detta autorizzazione sempre soggetta ad imposta di bollo.

Tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri, richieste mediante domanda in BOLLO e che siano all'interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l'estero, sono assoggettate all'imposta di bollo, nella misura di €. 14,62, come recentemente aggiornata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005.

Questa importante novità procedurale è stata definitivamente chiarita con la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell'Agenzia delle Entrate.

Per l'apposizione di diritti fissi non si può più fare riferimento agli Art. 16 o 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90, decaduti assieme al diritto di privativa per effetto di diversi pronunciamenti della magistratura:

  • sentenza 2/7/2004 n. 9865  TAR Campania, Napoli, sez. I, 2/7/2004,
  • T.A.R. Campania 26.6.2003 n. 7807
  • T.A.R. Puglia Bari I Sezione 20.3.2000 n. 1056
  • T.A.R. Piemonte II Sezione 8.2.2001 n. 253 e I Sezione 26.7.2001 n. 1599
  • TAR Emilia Romagna con sentenza 24/1/02
  • pronunciamento da parte dell'Antitrust (parere del14 luglio 1998)

Finisce, così, definitivamente in archivio la possibilità di esercitare la privativa nel trasporto funebre. Difatti, con sentenza n. 11726 del 6/6/2005 la sez. I della Corte di Cassazione, si è espressa in modo inequivocabile sulla abrogazione dell'art. 1, n. 8, del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, contenente il T.U. delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, là dove demanda l'assunzione in privativa del servizio di trasporto funebre alla decisione dell'autorità amministrativa. La sentenza ribadisce ancora una volta (dopo diversi TAR e il Consiglio di Stato) la incompatibilità della precedente disciplina con quella nuova dettata dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142 la quale, prevede che i servizi riservati in via esclusiva ai Comuni e alle Province siano "stabiliti dalla legge" e non da una scelta amministrativa ricadendo, quindi, in un ambito caratterizzato dalla libertà di concorrenza. Pertanto, non deve essere più applicato il regolamento comunale che contrasta (e che attua la privativa). Di conseguenza sono annullabili perché illegittime le ordinanze-ingiunzione che, siano adottate per l'avvenuta violazione del regolamento comunale e in ragione del compimento di un trasporto di salme senza l'autorizzazione dell'ente locale, rilasciata in deroga al suo diritto di privativa

La giurisprudenza ha chiarito definitivamente che non potendo più prevedere la privativa del trasporto funebre, per effetto della Legge 142/90 ora confluita del Decreto Legislativo 267/2000 (testo unico ordinamento enti locali) il comune non può più esigere il diritto fisso di cui all'Art. 19 commi 2 e 3 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990.

Il servizio di trasporto funebre a pagamento può essere effettuato da tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, essendo venuto meno il regime di esclusiva in favore del Comune

Il nuovo diritto fisso che si può imporre non deve più gravare sul trasporto funebre in quanto tale, ma sull'autorizzazione al trasporto stesso.

 

Ricordo che la Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 ha fortemente limitato il trasporto funebre gratuito ai soli casi di disinteresse da parte dei famigliari del de cuius, stato di indigenza o bisogno da parte del de cuius, abrogando di fatto le rispettive disposizioni del DPR 285/90 sulla gratuità del trasporto funebre fatte salve le tre fattispecie appena elencate.

Con un formale atto deliberativo del consiglio comunale (cui compete potestà regolamentare, quindi sovra-ordinata rispetto ai poteri normativi della Giunta) si possono fissare diritti fissi per i funerali:

  • entro il territorio comunale
  • fuori comune ma entro i confini italiani
  • diretti verso l'estero

Nei casi di trasporto verso l'estero l'importo sarà maggiore poichè bisogna tenere conto dell'istruttoria aggravata (bisogna redigere i documenti anche in lingua straniera).

 

Ribadisco il concetto: il comune può esigere il versamento di un diritto fisso difforme da quelli originariamente contemplati dal DPR 285/90 poichè ISTITUISCE dei diritti fissi con una statuizione del consiglio comunale, ovvero l'organo con potere normativo di regolamentazione della municipalità.

 

La sanzione applicabile ai sensi dell'Art.    del T.U.L.S.S. (testo unico leggi sanitarie è quella prevista per l'infrazione di trasporto funebre senza autorizzazione.

 

Elenco, qui di seguito le due possibili fattispecie d'infrazione:

Trasporto di salma da un Comune ad altro Comune o introduzione dall’estero senza autorizzazione

Se manca l’autorizzazione al trasporto funebre e si effettua egualmente il trasporto, si incorre nella violazione dell'art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie(1), punibile per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000.

 Trasporto di salma all’interno del Comune o in partenza per l’estero senza autorizzazione

Se manca l’autorizzazione al trasporto funebre e dà egualmente luogo al trasporto, oppure non è consegnata al custode del cimitero, si incorre nella violazione dell'art. 23, 24 o 26 a seconda dei casi del D.P.R. 285/90, punibile con sanzione pecuniaria da applicare per ogni violazione, pari a lire 6.000.000, ai sensi dell’articolo 358 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dall’articolo 16 del D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196.

 

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