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I diritti fissi sulle autorizzazioni al trasporto |
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Molte legislazioni regionali considerano, ormai, il trasporto funebre come una libera espressione di imprenditorialità, sottoposta, tuttavia, a causa della sua intrinsecamente insopprimibile natura di pubblico servizio, ad un doppio controllo molto intrusivo e penetrante affinché l'azione delle imprese funebri si sviluppi sempre in un quadro di legalità e regole certe. I due requisiti di cui le imprese dovranno dimostrare il possesso congiunto sono (o, in prospettiva, saranno): |
Per non ingenerare indebite sovrapposizioni tra riforme regionali ed assetto statale della polizia mortuaria baseremo questo nostro breve saggio sulla normativa nazionale vigente in materia di trasporti funebri. (DPR 285/90 e Testo Unico Leggi Sanitarie).
L'istituto giuridico dell'autorizzazione al trasporto funebre tra la sua fonte normativa dagli Art. 23, 24 e seguenti del DPR 285/90.
Il rilascio di detta autorizzazione sempre soggetta ad imposta di bollo. Tutte le autorizzazioni ai trasporti funebri, richieste mediante domanda in BOLLO e che siano all'interno del Comune o in partenza da questo per il territorio nazionale o per l'estero, sono assoggettate all'imposta di bollo, nella misura di €. 14,62, come recentemente aggiornata dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2005. Questa importante novità procedurale è stata definitivamente chiarita con la Risoluzione 75/E del 3 giugno 2005, dell'Agenzia delle Entrate. Per l'apposizione di diritti fissi non si può più fare riferimento agli Art. 16 o 19 commi 2 e 3 del DPR 285/90, decaduti assieme al diritto di privativa per effetto di diversi pronunciamenti della magistratura:
Finisce, così, definitivamente in archivio la possibilità di esercitare la
privativa nel trasporto funebre. Difatti, con sentenza n. 11726 del
6/6/2005 la sez. I della Corte di Cassazione, si è espressa in modo
inequivocabile sulla La giurisprudenza ha chiarito definitivamente che non potendo più prevedere la privativa del trasporto funebre, per effetto della Legge 142/90 ora confluita del Decreto Legislativo 267/2000 (testo unico ordinamento enti locali) il comune non può più esigere il diritto fisso di cui all'Art. 19 commi 2 e 3 del vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 10 settembre 1990. Il servizio di trasporto funebre a pagamento può essere effettuato da tutti i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, essendo venuto meno il regime di esclusiva in favore del Comune Il nuovo diritto fisso che si può imporre non deve più gravare sul trasporto funebre in quanto tale, ma sull'autorizzazione al trasporto stesso.
Ricordo che la Legge n. 26 del 28 febbraio 2001 ha fortemente limitato il trasporto funebre gratuito ai soli casi di disinteresse da parte dei famigliari del de cuius, stato di indigenza o bisogno da parte del de cuius, abrogando di fatto le rispettive disposizioni del DPR 285/90 sulla gratuità del trasporto funebre fatte salve le tre fattispecie appena elencate. Con un formale atto deliberativo del consiglio comunale (cui compete potestà regolamentare, quindi sovra-ordinata rispetto ai poteri normativi della Giunta) si possono fissare diritti fissi per i funerali:
Nei casi di trasporto verso l'estero l'importo sarà maggiore poichè bisogna tenere conto dell'istruttoria aggravata (bisogna redigere i documenti anche in lingua straniera).
Ribadisco il concetto: il comune può esigere il versamento di un diritto fisso difforme da quelli originariamente contemplati dal DPR 285/90 poichè ISTITUISCE dei diritti fissi con una statuizione del consiglio comunale, ovvero l'organo con potere normativo di regolamentazione della municipalità.
La sanzione applicabile ai sensi dell'Art. del T.U.L.S.S. (testo unico leggi sanitarie è quella prevista per l'infrazione di trasporto funebre senza autorizzazione.
Elenco, qui di seguito le due possibili fattispecie d'infrazione: Trasporto di salma da un Comune ad altro Comune o introduzione dall’estero senza autorizzazione Se manca l’autorizzazione al trasporto funebre e si effettua egualmente il trasporto, si incorre nella violazione dell'art. 339 del T.U. delle leggi sanitarie(1), punibile per ogni infrazione con la sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 100.000. Trasporto di salma all’interno del Comune o in partenza per l’estero senza autorizzazione
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